Diario ragionato della pandemia

ovvero

Fahrenheit 2021

GLI ATTI LEGALI


“Pregiudiziale” del senatore Ciampolillo (M5Stelle) sulla discussione per l’obbligo vaccinale ai sanitari: “Non possiamo decidere senza informazioni medico/scientifiche”

Leggi il riassunto della “questione pregiudiziale”
Scarica il testo integrale della “pregiudiziale”
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Il senatore Ciampolillo del “Movimento 5 stelle” ha sollevato una importante “questione pregiudiziale” relativa al disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 44/2021 in discussione al Senato che prevede l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario. Che significa? Detto in parole semplici, il senatore ha sollevato una questione fondamentale che vanifica il dibattitto oggi in corso al Senato: e cioè, che in questo caso ai senatori si chiede di approvare leggi che incidono profondamente sulla salute e sul futuro dei cittadini senza fornire loro, però, adeguate informazioni mediche e scientifiche per valutare se siano leggi giuste o sbagliate. Sollevando questa “questione pregiudiziale” – impropriamente classificata agli atti come “bozza” e sbrigativamente respinta come risulta dal resoconto stenografico della seduta – il senatore Ciampolillo solleva, in maniera articolata e documentata, profili di legittimità costituzionale, con richiami sia alla normativa italiana che europea, che creano i presupposti per eventuali future impugnazioni da parte di chi non intenda aderirvi.


Ordinanza del Consiglio di Stato del 11 dicembre 2020.
Scarica l’ordinanza in originale.
Leggi la versione “ridotta e ragionata” riportata nel “Diario”

Questa è l’ordinanza cautelare con cui il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso dei medici e, viceversa, “irragionevole” e “scientificamente infondato” il divieto di AIFA alla prescrizione “off label” dell’idrossiclorochina (HCQ). Tale provvedimento dovrà essere recepito dal Tar. Ma al di là dell’esito di questo passaggio, i princìpi su cui si fonda sono incontestabili. Perché riaffermano la supremazia dei diritti costituzionali anche durante l’emergenza straordinaria ed entrano nelle pieghe del “ragionamento” seguito da AIFA per motivare il suo divieto: evidenziando le “incoerenze scientifiche” non solo di AIFA, ma dell’intera gestione dell’emergenza da parte del CTS di cui AIFA è parte integrante. Perciò vale la pena soffermarsi sul suo contenuto: di cui ho riportato qui sia la versione integrale, sia la versione da me ridotta in pillole per renderla comprensibile anche al grosso pubblico, ma senza alterarne la costruzione logica e giuridica.


Ordinanza del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) Lazio del 4 marzo 2021. Scarica il documento

L’ordinanza ha accolto l’istanza cautelare promossa dai medici del ‘Comitato Cura Domiciliare Covid-19’ contro la nota Aifa del 9 dicembre 2020 contente i “principi di gestione dei casi Covid-19 nel setting domiciliare”: nota che prevedeva nei primi giorni di malattia la sola “vigile attesa” e somministrazione di paracetamolo e, in quelli successivi, regole volte a limitare la libertà prescrittiva del medico curante.